Il concessionario che intenda apportare varianti non sostanziali alle opere od alle condizioni di esercizio della derivazione deve presentare domanda alla Provincia, la quale provvede ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale 2/2006.
Le varianti non sostanziali sono quelle diverse dalle varianti (sostanziali) previste dall'art. 25, comma 2, del regolamento regionale 2/2006, per la cui approvazione si applica la disciplina prevista per le nuove concessioni di derivazione.
Normativa di riferimento
• Regio Decreto n. 1775/1933
• Legge Regionale n. 26/2003
• Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 2
• Legge Regionale n. 5/2010
• Direttiva Derivazioni n. 8/2015 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del fiume Po